Contributi a fondo perso per contratti di Filiera

3.11-PSR – Contributi a fondo perso per contratti di filiera settore agroalimentare

Published On: 27 Giugno 2025Tags: , , ,

Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” – Sviluppo Rurale/bando 2025

Chi può presentare domanda?

Imprese che dispongono di unità produttive sul territorio regionale e la cui attività sia almeno una delle seguenti:

a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;

c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Appartenenti alle seguenti categorie:

  • 1

    Imprenditori agricoli singoli o associati. Per la definizione di imprenditore agricolo si fa riferimento all’articolo 2135 del Codice civile.

  • 2

    Società di persone e capitali esercitanti attività agricola.

  • 3

    Imprese di trasformazione che utilizzano materia prima di provenienza extra aziendale per più di 2/3.

  • 4

    Cooperative agricole, e cooperative sociali che svolgono prevalentemente attività agricola e che commercializzano e trasformano prevalentemente materia prima conferita, per obbligo statutario, da produttori di base soci dell’impresa stessa.

Gli interventi sono ammissibili a finanziamento sono i seguenti

1) riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura. I prodotti ottenuti dalla trasformazione e commercializzati devono ricadere nell’Allegato I del TFUE;

2) almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dal beneficiario deve essere di provenienza extra aziendale, ossia non prodotta da un’azienda agricola della quale il beneficiario stesso sia titolare, socio o rappresentante legale; tale condizione non si applica alle società cooperative agricole, società agricole e organizzazioni di produttori, che abbiano per vincolo statutario l’obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate. Il rispetto di tale condizione viene verificato e controllato tramite l’acquisizione dei contratti di filiera stipulati con soggetti del settore primario diversi dal richiedente;

3) sia comprovata l’integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul settore primario.

L’integrazione di filiera è garantita dalla presenza, al momento della presentazione della domanda, di contratti preliminari relativi alla materia prima extra aziendale stipulati direttamente con i produttori di base o con le loro organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa vigente per il conferimento della materia prima; il conferimento, per obbligo statutario, di quantitativi di materia prima da parte di produttori che siano soci dell’impresa di trasformazione è equiparato ai suddetti contratti. Per garantire l’integrazione di filiera, i quantitativi di materia prima oggetto dei suddetti contratti preliminari devono essere riferiti ai quantitativi che il soggetto beneficiario prevede di utilizzare alla conclusione dell’investimento in relazione alla domanda di contributo presentata ai sensi del successivo paragrafo 13. Per essere ammessi al sostegno, la quantità contrattualizzata e/o conferita dai soci deve essere pari ad almeno il 70% della materia prima trasformata sulla linea oggetto di finanziamento al termine dell’intervento.

Azioni ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie d’intervento:

  • 1

    nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di immobili relativi all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

  • 2

    acquisto di nuovi impianti e dotazioni fisse (ossia installate in modo permanente), apparecchiature e strumentazioni informatiche (hardware, software) direttamente connesse agli investimenti finanziati e macchinari di laboratorio;

  • 3

    Le spese per progettazione e direzione lavori comprendono: a) progettazione e consulenza tecnico-finanziaria degli interventi proposti; b) direzione dei lavori e gestione del cantiere comprensiva della progettazione e coordinamento del piano della sicurezza.

Importo contributo erogabile

L’intensità di aiuto complessiva massima concedibile, quantificata in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è pari al 35% ed è calcolata nel modo seguente:

• 20% correlato al contributo in conto capitale, espresso come percentuale del valore dell’aiuto sul totale della spesa ammessa all’agevolazione dopo applicazione del massimale (d.a.m.);
• 15% correlato alla concessione del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, espresso come percentuale dell’importo dell’aiuto – calcolato come il valore attualizzato, per l’intera durata del finanziamento agevolato, della differenza tra il tasso di mercato ed il tasso effettivamente praticato al beneficiario – sul totale delle spese ammesse all’agevolazione dopo applicazione del massimale (d.a.m.). Il contributo in conto capitale sarà, in ogni caso, concesso sino al concorrere dell’intensità di aiuto massima complessiva concedibile, pari al 35%: qualora, quindi, l’intensità di aiuto complessiva, intesa come somma del contributo e dell’ESL relativo al finanziamento agevolato, superi la soglia massima del 35%, l’importo del contributo in conto capitale sarà decurtato in misura tale da rientrare nel suddetto massimale, senza che questo comporti un incremento compensativo della quota di finanziamento agevolato.

Soglia minima di spesa e massimali di spesa

La spesa minima ammissibile, per domanda di contributo, è pari a € 1.000.000,00. Per ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile a contributo in applicazione al presente Intervento è pari a € 5.000.000,00 per domanda.

È ammessa la possibilità di presentare progetti per importi di investimento superiori al limite massimo indicato; in tal caso, ai fini della valutazione e dell’ammissibilità all’agevolazione, viene preso in considerazione il progetto complessivo che dovrà essere completato dal richiedente, mentre si provvederà d’ufficio all’abbattimento dell’importo ammissibile all’agevolazione

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata a partire dal giorno 20 giugno 2025 ed entro e non oltre le ore 16:00:00 del giorno 15 dicembre 2025.

Per contatti

MT CONSULTING Sas di Dott.sa Miriam Tirinzoni

Ufficio Direzionale  Via Vincenzo Monti n. 47 Milano
Sede Via Forestale n. 32 – 23017 Morbegno (SO)
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